Art. 1.
(Definizione e ambito di applicazione).

      1. La presente legge detta i princìpi fondamentali in tema di violenza o persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro, denominato mobbing, definito ai sensi del comma 2. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento agli interventi socio-sanitari in materia.
      2. Per violenza o persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro si intende ogni atto o comportamento adottato dal datore di lavoro pubblico o privato, da superiori ovvero da colleghi di pari grado o di grado inferiore, reiterato e finalizzato a danneggiare l'integrità psico-fisica del lavoratore o della lavoratrice. Tali atti o comportamenti devono, altresì, essere idonei a compromettere la salute, la professionalità o la dignità del lavoratore o della lavoratrice.
      3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le tipologie di lavoro, pubblico e privato, indipendentemente dalla loro natura, nonché dalla mansione svolta e dalla qualifica ricoperta.